BOCCIATO IN PRIMA ELEMENTARE. DOPO 13 ANNI RISARCITO CON 6MILA EURO

Ottiene un provvedimento risarcitorio di seimila Euro, ai sensi della Legge Pinto sulla irragionevole durata del processo (L. 89/2001), oltre alla refusione delle spese di procedimento, l’alunno bocciato in prima elementare, che aveva avuto dal Tar Marche, nell’anno 2010, un provvedimento cautelare di sospensione della non ammissione alla classe successiva e che solo grazie ad esso  aveva potuto proseguire regolarmente il suo percorso scolastico. Se non fosse che, doveva attendere ben  13 anni per un pronunciamento definitivo, arrivato infatti solo nel dicembre 2023, nonostante i vari solleciti inviati dalle Avvocate che assistevano la famiglia.  A quel punto l’alunno era già ventenne e diplomato e la sentenza,  stante il tempo trascorso,  non poteva che essere di cessazione della materia del contendere.

Il ragazzo, ora con propria capacità d’agire, con le Avvocate Letizia Murri e Valeria Piantoni, ha inoltrato ricorso presso la Corte d’Appello di Ancona perché gli fosse riconosciuto un equo indennizzo ai sensi della Legge Pinto, per il danno non patrimoniale conseguente alla irragionevole durata del processo dinanzi al Tar.

La Legge Pinto prevede infatti che i giudizi di primo grado dovrebbero esaurirsi in un termine non superiore ad anni tre e che, quindi, ricorrendo certe condizioni, per gli anni di durata del processo che eccedono quello ragionevole di tre anni, la Corte d’Appello possa  riconoscere  un equo indennizzo pari ad un minimo di quattrocento  sino ad un massimo di ottocento Euro, per ogni anno di ritardo.

Con decreto del 20 maggio 2024, il Giudice designato della Corte d’Appello di Ancona, ha ritenuto ammissibile la richiesta del ragazzo, stanti anche le reiterate richieste che al tempo  le Avvocate Letizia Murri e Luisella Cellini che assistevano i genitori del minore, avevano inoltrato al Tar Marche per sollecitare la fissazione dell’udienza di merito. Tenuto conto delle particolari esigenze del ricorrente, all’epoca dei fatti ancora minorenne, la Corte d’Appello ha ritenuto congruo liquidare una somma pari ad Euro seicento per ciascuno dei dieci anni di ritardo rispetto alla durata ragionevole del processo, da qui la somma complessiva riconosciuta di Euro seimila, oltre alla refusione delle spese di lite, con ingiunzione di pagamento a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Soddisfatti per questo pronunciamento sia il ragazzo che la propria madre, nel frattempo rimasta vedova. Il Tar Marche aveva reso giustizia alla famiglia nell’anno 2010, sospendendo l’efficacia di una bocciatura abnorme, in prima elementare, di cui ravvisava prima face l’ illegittimità, consentendo così all’alunno di iscriversi alla classe successiva e di proseguire regolarmente nel suo percorso di studi. Poi per anni la spiacevole ed ansiogena incertezza circa l’esito del procedimento, risolto solo nel dicembre scorso.  Ora, questo provvedimento  risarcitorio, la Corte d’Appello di Ancona  ha riconosciuto il ritardo della pronuncia nel merito, arrivata a distanza di tredici anni,  e l’ha emendato, per quanto di sua competenza, liquidando al ricorrente un giusto indennizzo.

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