IL TAR MARCHE RESPINGE IL RICORSO PRESENTATO DALL’EX ASSESSORE GIRONACCI E LA CONDANNA ALLE SPESE

Braccio di ferro al Tar tra Fabrizio Ciarapica e Manola Gironacci, l’ultima sentenza emessa dal tribunale dà ragione al sindaco. È stata pubblicato il verdetto che ribalta i precedenti del Tar e consente al sindaco di confermare il ritiro della delega di assessore al turismo alla Gironacci perché i giudici considerano,questa volta, legittime le motivazioni che accompagnano la decisione. Successivamente all’ annullamento dei decreti con cui Ciarapica aveva estromesso la Gironacci dalla giunta, i ricorsi presentati dall’ ex assessore erano stati accolti dal Tar che li aveva giudicati carenti di motivazioni. Sentenza a cui il sindaco ha risposto emettendo un altro atto di revoca della delega, stavolta accompagnato dalle dichiarazioni degli esponenti di tre gruppi consiliari della maggioranza su cinque (Civitanova unica, Forza Italia, Vince Civitanova ) e motivando la sua decisione con il fatto che la presenza della Gironacci all’interno dell’amministrazione minava gli equilibri politici. Tanto è bastato ai giudici per decidere che stavolta “il provvedimento, a differenza del precedente annullato, soddisfa l’onere motivazionale richiesto. Il sindaco, nel richiamare le dichiarazioni di esponenti di gruppi consiliari di maggioranza, ha evidenziato la crisi politica che si è venuta a determinare nella coalizione, tale da compromettere la stabilità degli equilibri politici e la governabilità dell’ente“. Questi contrasti nella maggioranza, il venir meno della fiducia nei confronti dell’operato dell’assessore “è sufficiente-per il Tar-a sostenere le ragioni di opportunità sia politiche che amministrative che hanno indotto alla revoca dell’incarico“. E per i giudici non si può giungere a diversi conclusioni nemmeno tenendo conto delle dichiarazioni favorevoli rese da alcuni componenti della lista Civitanova unica, che ha espresso la Gironacci assessore e “che non possono contraddire la valutazione del sindaco e riservata alla sua discrezionalità e nemmeno l’esistenza, in termini obiettivi, di contrasti e tensioni nella maggioranza dimostrate, oltre che dal complesso della documentazione prodotta in giudizio, dagli eventi stessi che si sono susseguiti e che sono stati portati all’attenzione di questo giudice nell’ambito di ben due giudizi”.

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