Nell’odierno Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale delle Marche è stata riportata la decisione del Giudice Sportivo nella quale è detto: “Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della ASD Calcio Corridonia ai sensi dell’art. 67 del CGS (Codice di Giustizia Sportiva), si riserva decisioni in merito”. Il comma 7 del suddetto art. 67 recita difatti: “7. Per tutti i procedimenti innanzi ai giudici sportivi instaurati su ricorso di parte, l’istante e gli altri soggetti individuati dal giudice ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono far pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della data fissata per la pronuncia”.
La Civitanovese Calcio ha intanto emesso il seguente Comunicato: “Comunicato stampa relativo alla gara non disputata domenica scorsa contro il Corridonia. A seguito del preannuncio di reclamo presentato dal Corridonia nella giornata di lunedì scorso, il Giudice Sportivo del Comitato regionale FIGC si è riservato di decidere in merito alla mancata disputa della gara” e certamente sosterrà che la cancellazione delle righe dello stadio di Morrovalle sono dipese dal violento acquazzoni che si è abbattuto sullo stadio.